Con la circolare 73/2020 l’INPS ha introdotto la possibilità di utilizzare il Bonus Babysitter insieme con il congedo parentale (con limitazioni) e la cassa integrazione parziale
Cambiano nuovamente i parametri per richiedere il Bonus Babysitter: oltre all’ampliamento della quota, l’INPS ha esteso la possibilità di ottenere il contributo economico anche a chi ha richiesto il congedo parentale (per un massimo 15 giorni) o si trovi in cassa integrazione parziale.
Ampliamento del contributo economico
Possono richiedere il Bonus Babysitter le famiglie con uno o più bambini che non abbiano superato i 12 anni di età alla data del 5 marzo 2020.
Il contributo economico può essere usato anche per i centri estivi o le strutture che forniscono servizi analoghi.
Ma non è tutto: con il Bonus è possibile anche pagare in parte la babysitter (tramite il libretto famiglia) e in parte il centro estivo (allegando ricevuta dell’iscrizione e indicando il periodo di frequentazione – minimo una settimana -, l’importo da sostenere, la tipologia, la ragione sociale e la partita iva o il codice fiscale della struttura e ovviamente l’IBAN su cui fare l’accredito).
Le nuove somme stanziate sono:
- 1200 euro (prima 600) per i dipendenti del settore privato, i lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata INPS, gli autonomi iscritti all’INPS e alle casse professionali.
- 2000 euro (prima 1000) per il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico (impiegato per le esigenze connesse all’emergenza Coronavirus), i medici, gli infermieri, i tecnici di laboratorio biomedico, i tecnici di radiologia media e gli operatori sociosanitari.
Il Bonus è utilizzabile fino al 31 luglio e si potrà fare domanda per la parte non ancora richiesta fino ad ora.
Commistione con il congedo parentale, ma solo in alcuni casi
Con la nuova circolare chi ha usufruito o ha fatto domanda di congedo per un massimo di 15 giorni a causa del Covid-19, potrà richiedere metà Bonus (600 o 1000 euro) per coprire le spese della babysitter o del centro estivo per i restanti 15 giorni.
Chi invece ha fatto domanda per il congedo da 30 giorni, non potrà richiedere il contributo economico.
(RICORDA: “a decorrere dal 5 marzo e sino al 31 luglio 2020 e per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a 30 giorni i genitori lavoratori dipendenti hanno diritto a fruire per i figli di età non superiore a 12 anni (limite di età non valido per figli disabili), di uno specifico congedo con indennità pari al 50% della retribuzione“).
Bonus Babysitter e cassa integrazione
Infine, come ormai tutti sappiamo, il Bonus è incompatibile con gli strumenti di sostegno al reddito legati alla sospensione o alla cessazione del lavoro o con un genitore disoccupato o non lavoratore: esclusi questi ultimi due casi, in parole povere, il contributo non spetta a chi è in cassa integrazione. Molte aziende, però, hanno effettuato riduzioni dell’orario lavorativo o della settimana lavorativa senza arrivare a chiudere o interrompere del tutto le attività. L’INPS ha quindi deciso di estendere la possibilità di fare richiesta per ottenere il Bonus anche ai lavoratori che si trovano nella cosiddetta cassa integrazione parziale.
RICORDA: anche i lavoratori in smart working possono richiedere il Bonus.