Continua la collaborazione di Roma03 con lo Studio Legale FDG che si occupa anche delle tante problematiche legali connesse all’essere una famiglia. Questa volta tocchiamo un tasto dolente, quello della separazione dei due coniugi
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SEPARAZIONE FRA CONIUGI: Cosa è?
Molte persone si rivolgono al nostro studio per una consulenza o assistenza in materia di separazione tra coniugi.
Spesso la separazione è semplice ed “indolore”, soprattutto se c’è pieno accordo tra i coniugi, anche in materia patrimoniale e/o di affidamento dei figli; altre volte il percorso verso la separazione è un percorso lento, lungo e doloroso, che colpisce sia i coniugi, sia – quando ci sono – i figli che, anche laddove non vi sono comportamenti volutamente diretti a coinvolgerli in qualche modo in questo percorso, finiscono comunque per esserlo.
È il motivo per cui noi di Studio legale FDG cerchiamo fin dall’inizio del nostro compito, di trovare un approccio il più conciliante possibile fra i coniugi (ove possibile, ovviamente) e chiediamo agli stessi, laddove ciò sia necessario o riteniamo che potrebbe esserlo, di approcciarsi anche all’utilizzo di strumenti quali un percorso di psicoterapia.
In cosa consiste la separazione dei coniugi dal punto di vista legale
La separazione è un rimedio alla crisi coniugale attraverso la quale i coniugi cessano di vivere sotto lo stesso tetto pur rimanendo marito e moglie: con essa, vengono meno alcuni dei doveri che nascono dal matrimonio, primo tra tutti quello della coabitazione.
Fino a qualche anno fa bisognava attendere almeno 3 anni dalla separazione per chiedere il divorzio: i tre anni erano considerati come un termine equo per un eventuale «ripensamento»: dal 2015 invece è stata approvata la “Legge sul Divorzio breve” in base alla quale si può chiedere il divorzio:
- se la separazione (giudiziale) dura da almeno 12 mesi ininterrottamente;
- oppure se la separazione (consensuale) dura da almeno 6 mesi ininterrottamente.
Differenza fra separazione consensuale e giudiziale
La separazione personale tra coniugi può essere:
- Giudiziale → Viene decisa con sentenza a seguito di un giudizio iniziato su ricorso di un coniuge;
- Consensuale → Si basa su un accordo tra moglie e marito diretto a sospendere il rapporto coniugale e a regolare le condizioni di separazione quali l’affidamento dei figli, l’assegno di mantenimento, l’assegnazione della casa familiare.
Con la separazione i coniugi non pongono fine al rapporto matrimoniale, ma ne sospendono gli effetti in attesa di una riconciliazione o di un provvedimento di divorzio: la separazione, quindi, è una situazione temporanea che tuttavia incide sui diritti e i doveri che nascono con il matrimonio.
È temporanea perché di per se, nel tempo che va dalla separazione al divorzio, i coniugi è come se si prendessero una “pausa” dal matrimonio, e in quella pausa potrebbero anche ripensarci e tornare insieme.
Intervenuta la separazione, marito e moglie mantengono la qualità di coniugi, ma vengono meno i doveri di coabitazione e di fedeltà che discendono dal matrimonio ma rimane a carico di ciascun coniuge l’obbligo di mantenere, educare e istruire i figli e l’obbligo di assistenza materiale verso il coniuge economicamente più debole.
La separazione consensuale
- La separazione consensuale si ha solo quando vi è l’accordo dei coniugi sulle condizioni di separazione.
Il D.L. 132/2014 convertito nella legge 162/2014 prevede che, se vi è accordo, possano essere utilizzate due nuove procedure per la separazione per addivenire ad una soluzione consensuale della separazione personale, del divorzio e della modifica delle relative condizioni:
- Convenzione di negoziazione assistita(necessaria l’assistenza di un avvocato);
- L’accordoconcluso dai coniugi innanzi al Sindaco (non è necessaria la presenza dell’avvocato) → Il ricorso a questa procedura è tuttavia escluso:
- in presenza di figli minori;
- in presenza di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave;
- in presenza di figli maggiorenni economicamente non autosufficienti.
In alternativa alle altre due modalità, è sempre prevista la possibilità di ricorrere al Tribunale Ordinario Civile (con o senza avvocato): in tal caso è necessario che l’accordo sia omologato da un giudice che controlla, valida e dichiara efficace l’accordo raggiunto dai coniugi, dopo aver tentato di conciliarli. In questo caso, il giudice non decide ma ha solo il compito di controllare la correttezza dell’accordo deciso e raggiunto tra i coniugi, soprattutto se di mezzo ci sono anche figli minori.
La separazione giudiziale
Quando invece non è possibile raggiungere un accordo fra i coniugi, allora si procederà con la separazione giudiziale → (avvocato obbligatorio) che è una causa vera e propria, che si ha in tutti quei casi in cui la prosecuzione della convivenza è diventata intollerabile (normalmente per entrambi i coniugi, ma è sufficiente che sia diventata tale anche solamente per uno di essi) o comunque la situazione sia tale da arrecare grave pregiudizio alla educazione della prole.
È promossa da uno solo dei coniugi, è una causa civile vera e propria (con la durata temporale che ne consegue) e si conclude con una sentenza.
In ogni caso in qualsiasi momento, se si trova un accordo fra i coniugi, la separazione giudiziale può essere trasformata in consensuale.
È importante ricordare che le condizioni di separazione possono sempre essere modificate se si modifica qualche situazione: ad esempio se il coniuge tenuto al versamento del mantenimento ha perso il lavoro oppure ha avuto una riduzione o un aumento del proprio reddito; oppure se vogliono essere modificate le regole relative all’affidamento dei figli, etc…).
ADDEBITO DELLA SEPARAZIONE
Si sente spesso parlare di “Separazione con addebito”: questa avviene quando uno dei due coniugi «addebita» all’altro la «colpa» o la «causa» della fine del matrimonio e quindi della crisi coniugale.
L’addebito non viene dichiarato d’ufficio dal giudice della separazione, ma deve essere richiesto dal coniuge interessato a far valere la responsabilità dell’altro coniuge per la fine del matrimonio: sarà il coniuge «leso» che dovrà chiedere al giudice della separazione di pronunciarsi anche sull’eventuale addebito.
Ovviamente l’addebito presuppone che la separazione sia «giudiziale» e non «consensuale».
La separazione personale, dunque, può essere con addebito o senza addebito.
Si avrà, al contrario, separazione con addebito allorquando il giudice pronunci l’addebito chiesto da uno o da entrambi i coniugi e, in particolare:
→ Violazione, da parte di una sola delle parti, dei doveri disciplinati dall’art. 143 del codice civile (di fedeltà reciproca, di assistenza morale e materiale, di collaborazione nell’interesse della famiglia e di coabitazione);
→ Oppure: ove sussista specifica richiesta in tal senso;
Se tale violazione, cagiona la lesione di diritti costituzionalmente protetti, potrà integrare gli estremi dell’illecito civile, dando così luogo anche ad un’autonoma azione volta al risarcimento dei danni non endo-familiari, senza che la mancanza di pronuncia e di addebito in sede di separazione sia preclusiva all’azione di risarcimento relativa a tali danni.
Il coniuge cui è stata addebitata alla separazione perde infatti il diritto a ricevere un eventuale assegno di mantenimento conservando però il diritto agli alimenti sempre che ne sussistano i presupposti. Questo significa che il coniuge a cui sia stata addebitata la colpa della separazione potrà percepire somme di denaro (alimenti) soltanto nel caso in cui si trovi in una situazione di bisogno: il coniuge separato con addebito, infatti, perde i diritti di successione inerenti allo stato coniugale.
Altro effetto dell’addebito della separazione è la perdita del diritto alla pensione di reversibilità e alle altre indennità e prestazioni previdenziali riconosciute al coniuge defunto.
Prossimamente vi parleremo anche dell’assegno di mantenimento, degli alimenti, del divorzio e dell’affidamento dei figli, per cui, continuate a seguire i consigli degli Avvocati dello Studio Legale FDG.