L’Avvocato Elisabetta Perugini, avvocato a Roma esperta di diritto di famiglia risponde a due domande circa l’affidamento dei figli: quando un genitore può essere ritenuto non idoneo all’affidamento condiviso? Cosa comporta l’affidamento esclusivo?
AVV. ELISABETTA PERUGINI
avvocato per separazione, divorzi, affidamento minori a Roma (zona Cipro)
Via Cipro n°12
0693379834HAI UN DUBBIO DA SOTTOPORRE ALL’AVVOCATO?
Inviacelo a roma03bambini@gmail.com
Si smette di essere una coppia, ma non si finisce mai di essere genitori neanche dopo una separazione o un divorzio. O, almeno, così dovrebbe essere. In alcuni casi, però, uno dei due genitori può essere ritenuto non idoneo per un affidamento condiviso, oppure si sottrae ai suoi obblighi economici o genitoriali.
Che fare allora? E poi, cosa comporta l’affidamento esclusivo ad un solo genitore?
Ecco le risposte della nostra Avvocato Elisabetta Perugini, avvocato esperto in diritto di famiglia che riceve nel suo studio in zona Cipro.
Gentile avvocato, sono separata da due anni e il mio ex marito è completamente assente nella vita di nostra figlia. La vede molto di rado, non rispetta il calendario di visita, non partecipa ad alcuna delle sue quotidiane attività. Di fatto è spesso solo un problema nella gestione “burocratica” della bambina e mi trovo costretta a rincorrerlo per settimane per ottenere anche solo una semplice firma. Posso richiedere l’affido esclusivo di mia figlia?
Gentile Signora l’affidamento dei figli è, di regola, condiviso da entrambi i genitori i quali esercitano la responsabilità genitoriale sui minori partecipando alla loro educazione, cura e adottando nel loro superiore interesse ogni decisione.
Affinché si possa derogare all’affidamento condiviso e quindi venir meno al principio di bigenitorialità che, come detto, costituisce la regola, è necessario che sussistano seri motivi tali che il regime di affidamento condiviso sia contrario all’interesse del minore. Ciò può accadere, a titolo esemplificativo, quando il genitore sia ritenuto inidoneo a prendersi cura del figlio, nel caso in cui faccia uso di stupefacenti o alcool, nel caso in cui operi violenza nei confronti del figlio o dell’altro genitore in presenza dei figli.
Più in generale l’affidamento esclusivo può essere disposto ogni qualvolta derivi un pregiudizio tale da alterare e porre in serio pericolo il sano equilibrio e sviluppo psico-fisico del figlio. Detto questo, ed in linee generali, anche il genitore “irreperibile” o disinteressato nei confronti del figlio emotivamente ed economicamente può essere escluso dall’affidamento.
Al di fuori di queste casistiche l’affidamento sarà necessariamente condiviso.
Chiaramente non conoscendo la sua storia personale, la mia risposta al suo quesito è del tutto generica.
Cosa comporta l’affidamento esclusivo?
Sul punto ritengo sempre opportuno fare una precisazione: aver ottenuto l’affidamento esclusivo dei figli non significa che il genitore non affidatario abbia perso la responsabilità genitoriale. Molti genitori richiedenti cadono in questo equivoco.
Il genitore affidatario eserciterà la responsabilità genitoriale in via primaria, pur tuttavia il genitore non affidatario NON sarà escluso nell’esercizio della responsabilità genitoriale, ma solo limitato conservando sempre il diritto-dovere di vigilare sull’educazione ed istruzione del figlio e potendo sin anche ricorrere all’autorità giudiziaria quando ritenga che le decisioni assunte dal genitore affidatario siano contrarie all’interesse del minore.
C’è tuttavia da precisare che in alcuni casi caratterizzati da particolare criticità il giudice può comprimere ulteriormente oppure addirittura negare il diritto di visita del genitore non affidatario. Ciò può accadere, per esempio, qualora il genitore sia tossicodipendente o alcol dipendente, ovvero sia un genitore violento.
Si tratta del cosiddetto affido esclusivo rafforzato o “super esclusivo” in cui al genitore affidatario sono rimesse tutte le decisioni per lo sviluppo e la formazione del figlio, anche quelle più importanti, senza un necessario confronto con l’altro genitore.
Infine, in tutti quei casi in cui i genitori non esercitano i loro doveri nei confronti dei figli, ovvero abusino dei relativi poteri, recando pregiudizio ai minori, il codice civile prevede forme di intervento da parte del giudice, arrivando sin anche a disporre la decadenza della potestà genitoriale – con conseguente affido esclusivo del minore all’altro genitore.
La pronuncia di decadenza comporta per il genitore la sospensione dalla titolarità e dall’esercizio della potestà, restando comunque gravato di tutti i compiti (primo fra tutti quello di mantenimento).
Avv. Elisabetta Perugini – Diritto di famiglia, separazioni consensuali e giudiziali, divorzi, affidamento a Roma, zona Cipro
Al termine di un impegnativo e brillante percorso di studi, l’Avvocato Elisabetta Perugini ha rivolto la sua attenzione , tra le altre cose, alla materia del diritto di famiglia occupandosi principalmente di separazioni consensuali e giudiziali, divorzi, affidamento di figli nati fuori dal matrimonio e tanto altro. Inoltre l’Avvocato Elisabetta Perugini si occupa di tutti gli aspetti patologici di dinamiche familiari conflittuali, difendendo la vittima di maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.) , stalking (art. 612 bis c.p.), violenza sessuale (art. 609 bis c.p.) e più in generale tutti i reati contro la persona. Elisabetta Perugini si trova in Roma, via Cipro 12. Per maggiori informazioni o per fissare un appuntamento, scrivere al seguente indirizzo e-mail: avv.elisabettaperugini@gmail.com