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Sospensione mutuo prima casa: chi può richiederla e in che modo

Durante la diretta di venerdì 17 aprile lo studio Legale FDG ci ha aiutato a chiarire alcuni temi trattati insieme: oggi gli avvocati ci forniscono una guida per capire meglio la sospensione dei mutui prima casa.

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Rate mutuo: dal fondo Gasparrini ai nuovi decreti

Il Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa (FONDO GASPARRINI) è stato istituito, presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze nel 2007: prevede la possibilità per i titolari di un mutuo contratto per l’acquisto della prima casa, di beneficiare della sospensione del pagamento delle rate al verificarsi di situazioni di temporanea difficoltà, destinate a incidere negativamente sul reddito complessivo del nucleo familiare.

Il Decreto legge del 17/03/2020 e quello del 25/03/2020, contenenti misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da Covid 19, hanno ampliato le modalità e le condizioni per richiedere la SOSPENSIONE DEL MUTUO.

Mutuo prima casa_ sospensione

Quali sono le condizioni per richiedere le sospensione del pagamento delle rate del mutuo?

Esistono diverse condizione che ci permettono di sospendere il mutuo

1) Cessazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;

2)   Cessazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato;

3)    Cessazione dei rapporti di lavoro parasubordinato o di rappresentanza commerciale o di agenzia;

4)  Morte o riconoscimento di grave handicap ovvero invalidità civile non inferiore all’80%;

5) Calo del fatturato, autocertificato, superiore al 33% rispetto al fatturato dell’ultimo trimestre 2019 per i lavoratori autonomi e i liberi professionisti;

6) Sospensione dal lavoro o riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni consecutivi.

Per tali eventi, la sospensione del pagamento delle rate del mutuo può essere concessa per la durata massima complessiva non superiore a:

  • 6 mesi, se la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro ha una durata compresa tra 30 giorni e 150 giorni lavorativi consecutivi;
  • 12 mesi, se la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro ha una durata compresa tra 151 giorni e 302 giorni lavorativi consecutivi;
  • 18 mesi, se la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro ha una durata superiore a 303 giorni lavorativi consecutivi.

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Rate mutuo: le sospensioni previste per le imprese

Molti imprenditori si domandano se per le imprese sono previste sospensioni, vediamo di capirci qualcosa:
Le piccole e medie imprese potranno ottenere la sospensione di mutui, prestiti, finanziamenti non rateali e linee accordate dal sistema creditizio fino al prossimo 30 settembre.

Per ottenere una moratoria su un prestito, un mutuo o una linea di credito, si dovrà presentare richiesta alla banca o all’intermediario finanziario che ha erogato il credito.
Tale misura di sospensione è rivolta specificamente alle microimprese e piccole e medie imprese che:

hanno subito in via temporanea carenze di liquidità per effetto dell’epidemia che non implicano comunque modifiche significative alla loro capacità di adempiere alle proprie obbligazioni debitorie. 

Per usufruire di tale sospensione le imprese sono tenute ad autocertificare di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia Covid-19.

Rate mutuo: presentare la domanda di sospensione

Presentare la domanda non è cosa banale, capiamo come farlo:

  1. La domanda va presentata alla Banca con cui si ha il contratto di mutuo;
  2. Va allegata tutta la documentazione necessaria a provare la condizione di disagio oltre a un documento identità e al codice fiscale (o permesso di soggiorno, se stranieri).
  3. La Banca trasmette tutto al CONSAP (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici) che apre una istruttoria per verificare la sussistenza dei requisiti e risponde alla Banca entro 15 gg;
  4. La risposta dalla Banca dovrà pervenire al consumatore/cliente entro 30 gg. dall’apertura della pratica.

 

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FAQ

  1) Chi può presentare domanda di sospensione? 
Il proprietario di un immobile adibito ad abitazione principale, titolare di un mutuo contratto per l’acquisto dello stesso immobile non superiore a 250.000 euro.

  2) Posso chiederla anche se ho un mutuo recente?
Il mutuo deve inoltre essere in ammortamento da almeno 1 anno al momento della presentazione della domanda.

3) Posso presentarla anche se sono già moroso?
Puoi presentarla solo se il ritardo (la morosità) non è superiore a 90 giorni consecutivi.

4) E se il mutuo è cointestato?
In caso di mutuo cointestato a due o più persone, è sufficiente che le condizioni di cui sopra (proprietà dell’immobile, titolarità del mutuo e residenza nell’immobile), sussistano nei confronti anche del solo mutuatario che ha subito l’evento.

5) E in caso di morte del mutuatario?
La domanda può essere presentata dal cointestatario del mutuo o dall’erede subentrato nell’intestazione del mutuo (dopo aver accettato l’eredità e trasferito nell’immobile oggetto del mutuo la sua residenza).

6) Durante la sospensione del mutuo sulla prima casa, gli interessi producono nuovi interessi?
Gli interessi che maturano durante il periodo di sospensione (il 50% di questi viene sostenuto dal Fondo di solidarietà) si calcolano solo sulla parte capitale residua del mutuo e si aggiungono al totale complessivo da pagare. Pertanto non c’è produzione di interessi su altri interessi (cd. anatocismo).

 

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